Qualche giorno fa ho versato sul conto un assegno che il giorno dopo è stato respinto perchè insoluto ed è stata fatta richiesta di pagamento dalla mia banca a quella debitrice.Ora mi chiedo quanto tempo ci vuole per avere una risposta?In parole povere: quanto tempo ha il titolare dell'assegno per pagare?Grazie a chi mi sa rispondere Nel caso in cui, inviato il preavviso di revoca, l’assegno non venga pagato nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo (concretamente: 60+8 = 68 giorni dalla data di emissione per gli assegni su piazza, 60+15 = 75 giorni dalla data di emissione per gli assegni fuori piazza), la banca iscriverà il nominativo alla CAI. La legge 386/1990, modificata dal d. lgs. 30.12.1999, n. 507, stabilisce che non si procede all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni (c.d. “revoca di sistema” attraverso l’iscrizione nell’archivio informatizzato della CAI - Centrale d’Allarme Interbancaria) se – per gli assegni non pagati in tutto o in parte per assenza di provvista - viene effettuato il pagamento tardivo (e fornita alla banca trattaria la prova dello stesso) nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo al pagamento. L’illecito amministrativo a fronte di emissione di assegno senza provvista si perfeziona nel momento in cui l’assegno viene presentato infruttuosamente al pagamento. Tale momento coincide con la data di presentazione diretta del titolo da parte del portatore allo sportello della banca trattaria o con la data di presentazione ad una Stanza di compensazione del titolo ovvero, nel caso di assegni regolati con la procedura “check truncation”, con la presentazione in via telematica attraverso una Stanza di compensazione. Dal momento in cui si è perfezionato l’illecito, il correntista, per evitare che sia dato corso all’iter sanzionatorio e alla segnalazione in CAI, deve eseguire il pagamento tardivo del titolo maggiorato della penale, degli interessi e delle eventuali spese ai sensi dell’art. 8 della legge 386/1990. Pertanto, l’eventuale versamento del solo importo facciale dell’assegno da parte del traente dopo che all’atto della presentazione mancavano i fondi, non può essere equiparato all’ordinario pagamento del titolo, con le conseguenze nnanzi indicate.L'assegno non pagato ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE viene protestato. Quindi di fatto non ha sostanzialmetne tempo, anche perchè lo sapeva fin da quando lo ha emesso che doveva fare i fondi.Altro discorso è la comunicazione a te presentatore: possono passare alcuni giorni se avviene per le vie ordinarie (contabile di addebito dell'insoluto) o essere rapida se la ta banca ti preavvisa per telefono.
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